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Compenso equo e adeguato del giornalista, il ministero chiarisce: “Sulla congruità si esprime l’Ordine”

di Dario Fidora coordinatore dell’Osservatorio Ordine-Sindacato Sicilia sulle condizioni del lavoro autonomo

L’Ordine dei giornalisti deve rilasciare il parere di congruità dei compensi. Nel rispondere a una richiesta di chiarimenti sulle modalità alternative di rilascio del parere di congruità previste dalla legge n. 49/2023 di riforma dell’Equo compenso, il ministero di Giustizia mette fine alle incertezze che riguardano i parametri dei giornalisti.

La nota ministeriale prot. Dag n. 0185156.U chiarisce due aspetti importantissimi:

mentre l’equo compenso si applica solo a editori con più di 50 dipendenti o 10 milioni di fatturato, il parere di congruità si rilascia invece qualunque sia la dimensione degli editori; il parere di congruità ha valore di titolo esecutivo se rilasciato con la procedura di cui alla legge 241/1990 (cioè se l’ordine notifica la richiesta di parere all’editore, che ha un termine per fare all’Odg regionale le sue osservazioni prima dell’emanazione).

In atto non tutti i consigli regionali rilasciano pareri di congruità, benché sia obbligatorio per legge: le relative procedure risultano attive per gli ordini di Lombardia, Veneto e Sicilia.

Il parere di congruità deve tenere conto dell’esistenza di minimi ministeriali, ma il compenso adeguato che deve essere indicato nel parere dell’Odg non dipende esclusivamente e non coincide necessariamente quindi con tali tariffe. Nella sentenza Tar sul ricorso n. 1095/2019 di Stampa Romana e Assostampa Sicilia contro il ministero di Giustizia, i giudici spiegano il mancato accoglimento solo perché non vi è alcun “vuoto normativo, posto che i parametri di liquidazione di cui si verte possono essere desunti, comunque, in via analogica, sulla scorta del richiamo contenuto nell’art. 40 del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n 140, come dedotto in modo condivisibile dalla difesa erariale”. Il parametro dei giornalisti è l’analogia con quanto disposto per le altre professioni. Di conseguenza, poiché per le professioni diverse da quella giornalistica sono ammessi compensi “a tempo”, analogicamente ciascun CROG può quindi applicare lo stesso criterio per i giornalisti; nel determinare l’entità del compenso “a tempo” può facilmente desumersi l’importo dai minimi previsti dalla contrattazione nazionale collettiva per l’ora o la giornata di lavoro. Peraltro questo criterio “a tempo” per giornata o mezza giornata di lavoro, proposto ufficialmente dalla Commissione Lavoro Autonomo Nazionale Fnsi nel 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Informazione e Editoria ai fini della legge 233/2012 e ribadito espressamente dalle Assostampa Romana e Siciliana nel ricorso Tar n. 1095/2019, è quello adottato dal Cnog per i parametri dei compensi dei giornalisti e ufficialmente trasmesso al Ministero di Giustizia nel dicembre del 2023.

Volendo quindi un giornalista esercitare il proprio diritto di ottenere il pagamento per via giudiziaria, l’Ordine regionale, nel dover rilasciare il parere di congruità nel merito potrà valutare come equo compenso minimo il parametro generale analogico “a tempo” (come proposto dal Cnog al Ministero di Giustizia nel dicembre 2023), nonché come compenso adeguato alla complessità e alla qualità del lavoro specifico svolto anche un importo superiore al minimo generico, a sua motivata decisione.

La legge 49/2023 ha introdotto l’obbligo per gli ordini professionali di strumenti deontologici che sanzionino il mancato rispetto dell’equo compenso. I giornalisti hanno già la Carta di Firenze, che prevede anche espressamente: “Ai fini della determinazione dell’adeguatezza dei compensi relativi a prestazioni di natura giornalistica, i consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento”. Occorre quindi rilanciare la piena applicazione degli strumenti di tutela del compenso equo e adeguato dei giornalisti da parte degli ordini regionali, secondo la coerenza (anche con tariffe “a tempo”) tra retribuzioni dei non subordinati e quelle dei subordinati, così come previsto originariamente dalla legge 433/2012.

IL PARERE DEL MINISTERO

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