Giornalisti Uffici stampa pubblici dei quattro comparti Aran

Pubblichiamo la aperta di Dario Fidora, collega siciliano già membro della Clan, la commissione nazionale sul lavoro autonomo, ai vertici competenti Fnsi sulla scelta di ritirarsi, senza darne conto ai colleghi e ai dirigenti sindacali, dal giudizio avviato sulla contestata definizione del giornalista pubblico per i colleghi che lavorano negli uffici stampa della Pubblica Amministrazione.

 

Caro Mattia,
credo di avere avuto una risposta implicita alla mia richiesta d’informazioni sull’impugnazione dei profili professionali dei giornalisti addetti agli uffici stampa della pubblica amministrazione nei ccnl dei quattro comparti Aran.
Apprendo infatti oggi che la FNSI ha rinunciato all’impugnazione del contratto 18bis del CCNL Aran comparto Funzioni locali, pur essendo l’Aran contumace nel processo celebrato presso il Tribunale di Roma.
Confesso di essere sbigottito, sia perché ritengo inesplicabile il motivo per il quale il sindacato rinunci a fare dichiarare la nullità dell’art. 18 bis, palesemente illegittimo, tant’è che la controparte è contumace, sia perché leggo nella sentenza che la Fnsi ora si ritiene soddisfatta dall’aver firmato la dichiarazione congiunta n. 8 del 21 maggio 2018, che rimanda ad una futura concertazione tanto la definizione dei profili professionali quanto le modalità di “disapplicazione” del contratto nazionale giornalistico a tutti i colleghi cui era stato riconosciuto.
Per quanto capisco, si è rinunciato ad un pronunciamento “certo” del Tribunale per una dichiarazione congiunta che in atto non ha alcun valore, poiché ogni futura modifica del 18bis prima dovrà essere concertata, entrando poi in vigore solo dopo il placet della Corte dei Conti.
Ma soprattutto, non posso nascondere il disappunto di constatare che la decisione di rinunciare a questa causa, di così grande rilievo e interesse per la categoria, sia stata presa senza alcuna modalità di condivisione all’interno della nostra comunità sindacale.
Perfino della sentenza, pubblicata addirittura il 2 aprile 2019, un mese e mezzo fa, non si è data alcuna comunicazione. Vertici e dirigenti della mia Assostampa e i consiglieri nazionali siciliani cui ho chiesto notizie mi dicono di esserne all’oscuro.
Il mio disappunto è analogo a quello provato a suo tempo nell’apprendere nel 2018 che si era stipulato un nuovo contratto Uspi-Fnsi, con tanto di accordo sul lavoro autonomo di cui i rappresentanti della Commissione lavoro autonomo nazionale (e non solo) non sapevano nulla.
Credo occorra sottolineare con forza il principio confermato con la sentenza 81/2019 della Corte Costituzionale pubblicata lo scorso 11 aprile, che pare non sia stato ancora pienamente compreso.
Non è possibile applicare ai giornalisti degli uffici stampa nella PA un contratto esistente (Fieg-Fnsi) PER LEGGE, ma è invece possibile mutuarne le sue condizioni PER CONTRATTAZIONE sindacale.
Questo principio, stabilito da una legge speciale (L. 150/2000, art. 9, comma 5) è quello sempre difeso con forza da Assostampa Sicilia (che ha stipulato una contrattazione con la Regione Sicilia nel 2007).

Di conseguenza trovo auspicabile (e mi piace pensare tu sia d’accordo) che il tema e le decisioni che riguardano il cosiddetto “giornalista pubblico” comincino, finalmente, ad essere oggetto di ampio dibattito e condivisione, in modo che anche l’ultimo degli iscritti a questo sindacato che da anni intrattiene rapporti di lavoro autonomo e precario con la pubblica amministrazione, venga informato e sia consapevole di quale sia la effettiva posizione della Fnsi su un settore professionale verso il quale la categoria guarda con sempre più grandi aspettative ed interesse.

ARAN

Come sappiamo, la Fnsi ha impugnato il contratto Aran del comparto Enti locali, ma non sono certo sia intervenuta nel complesso di tutti i contratti Aran e volevo chiederti notizie.

I profili professionali che riguardano i giornalisti sono infatti contenuti dal 2018 nei ccnl in tutti i quattro comparti dei dipendenti pubblici, presumo anch’essi senza alcuna contrattazione sindacale. Di seguito i link:

1) CCNL Aran comparto Funzioni locali (art. 18 bis)
http://www.assostampasicilia.it/pdf/art18bis-giornalista-pubblico-contratto%20enti-locali-feb-2018.pdf

2) CCNL Aran comparto Sanità (art. 13)
http://www.assostampasicilia.it/pdf/Art-13-CCNL-Aran-comparto-SANITA.pdf

3) CCNL Aran comparto Istruzione e ricerca (art. 59)
http://www.assostampasicilia.it/pdf/art-59-CCNL-istruzione-e-ricerca-2016-2018-del-19-aprile-2018.pdf

4) CCNL Aran comparto Funzioni centrali (art. 95)
http://www.assostampasicilia.it/pdf/Art-95-CCNL-comparto-Funzioni-centrali.pdf

Aldilà di questo particolare bando su cui si vorrebbe intervenire, in Sicilia giornalisti autonomi e precari sono stati costretti a diverse vertenze con l’Università di Palermo, e i loro profili ricadono ora nell’art. 59 del contratto di comparto.

È utile quindi sapere, dopo la recente sentenza n. 81 della Corte Costituzionale che conferma il principio ineludibile della contrattazione con il sindacato dei giornalisti sancito dalla 150/2000, se è stato impugnato dalla Fnsi solo il CCNL Funzioni locali o anche quelli degli altri comparti.

Grazie in anticipo per le notizie che vorrai darci in merito, che peraltro ritengo costituiranno argomento, punto di convergenza e motivo specifico di attenzione all’interno del dibattito sindacale.

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